Occupazione suolo pubblico su viabilità principale: no OSP commerciale fuori dai marciapiedi (Cons. Stato n. 5014 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle strade classificate a viabilità principale dal piano generale del traffico urbano, le occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali sono consentite sui soli marciapiedi, non sulla carreggiata né sulle aree destinate a parcheggio. La normativa emergenziale dettata per l’emergenza Covid-19 non deroga a tale divieto, poiché esso attiene alla sicurezza della circolazione stradale e all’incolumità degli utenti. Il divieto discende dalla combinazione tra l’art. 20, comma 3, cod. strada e le prescrizioni del P.G.T.U. comunale, che ne costituiscono corretta applicazione. La delibera assembleare sopravvenuta, di disciplina ordinaria e innovativa, non ha efficacia retroattiva e non sana l’occupazione abusiva preesistente.
Il Fatto
La società appellante gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e ha presentato una s.c.i.a. per ampliare l’occupazione di suolo pubblico, mediante collocazione di una pedana su viale Ippocrate in Roma, strada classificata come viabilità principale. Roma Capitale ha respinto l’istanza con provvedimento del 28 luglio 2021, rilevando che la superficie richiesta insisteva su sede stradale, in sostituzione di posti auto.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 17912 del 2024. La società ha proposto appello deducendo violazione dell’art. 20 cod. strada, omessa pronuncia su punti decisivi, difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione al preteso favor per le occupazioni Covid.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i tre motivi, tra loro strettamente connessi, e richiama la propria precedente pronuncia di Sez. V n. 8120 del 2023, dalla quale non ravvisa ragione di discostarsi. In forza di tale indirizzo, nelle zone qualificabili come viabilità principale le occupazioni di suolo pubblico sono assentibili solo sui marciapiedi, non sulla zona carrabile né sulle aree a parcheggio.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 181 del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto misure di sostegno per gli esercenti, e dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81/2020, il cui punto 7 subordina comunque il rilascio della concessione al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e delle fonti in materia di sicurezza della circolazione. La deroga emergenziale, osserva la Corte, non autorizza il rilascio sulle strade a viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.
Il limite trova conferma nell’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021, che richiama la sicurezza stradale, e nelle circolari del Dipartimento Mobilità e Trasporti, secondo cui le richieste di OSP Covid in zone con parcheggio sulla viabilità principale vanno considerate inammissibili. Per le occupazioni commerciali correlate ad attività di somministrazione opera quindi l’art. 20, comma 3, cod. strada, che consente l’installazione sui soli marciapiedi.
La Corte ribadisce che l’elezione a viabilità principale operata dal P.G.T.U. è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati e non è derogata dalla disciplina emergenziale, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V n. 83 del 2025. La deroga contenuta nella normativa Covid riguarda i pareri preventivi e gli ulteriori criteri, non il divieto generale di OSP su strade a viabilità principale. Il diniego di Roma Capitale risulta pertanto legittimo.
Quanto alla D.A.C. n. 118/2025, che in astratto consentirebbe l’OSP anche sulla viabilità principale, il Collegio ne esclude l’applicabilità: si tratta di disciplina ordinaria e innovativa, priva di efficacia retroattiva, inidonea a sanare un’occupazione abusiva preesistente e a regolare una fattispecie soggetta ratione temporis alla diversa normativa emergenziale. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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