Osservazioni al PRG via PEC e soccorso istruttorio illegittima tardività (TAR Sicilia n. 1632 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni al progetto di piano regolatore generale inviate a mezzo PEC entro il termine di legge sono tempestive, anche se protocollate dall’ente il giorno successivo. L’invio telematico è ammesso dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e non incontra limiti nelle disposizioni sul procedimento. L’eventuale irregolarità della trasmissione non consente di considerare l’osservazione come non pervenuta, ma impone all’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990. La dichiarazione di tardività dell’osservazione, fondata su un errore di calcolo del termine, vizia la presa d’atto dell’efficacia del piano e gli atti successivi che ne presuppongono il completo svolgimento della fase procedimentale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’azienda agricola, contesta le scelte del PRG comunale che prevedono la realizzazione di una nuova strada collegante due vie e interessano il proprio fondo. Nel corso del procedimento di formazione del piano aveva presentato osservazioni-opposizioni, inviate a mezzo PEC e, per eccesso di zelo, anche per raccomandata.
Il Comune aveva collocato l’osservazione tra quelle tardive, assumendo che il termine scadesse il 3 gennaio 2019 e che la stessa fosse stata presentata il 7 gennaio. La ricorrente ha quindi impugnato la deliberazione consiliare di presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del PRG, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 3, della legge regionale n. 19/2020, insieme agli atti presupposti. L’amministrazione regionale si è costituita chiedendo l’estromissione; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, rilevando che alcuni atti impugnati — il decreto di VAS, il parere della Commissione tecnica specialistica e la nota del Dipartimento urbanistica — sono a essa riferibili. Nel merito, applica il criterio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato sez. VI n. 4971 del 2019, sez. IV n. 5891 del 2019 e sez. III n. 3534 del 2021, ed esamina il motivo di più agevole scrutinio.
La censura sull’omesso esame delle osservazioni è fondata. L’art. 3 della legge regionale n. 71/1978 consente di presentare osservazioni fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. La prova documentale — il foglio di protocollo ottenuto tramite accesso — dimostra che le osservazioni pervennero al Comune il 3 gennaio 2019, alle ore 18:07 e 18:12, e furono protocollate il giorno successivo. La protocollazione tardiva non incide sulla tempestività dell’invio.
Il Collegio corregge anche il calcolo del termine: dalla pubblicazione dell’avviso sulla GURS del 26 ottobre 2018, i settanta giorni (sessanta più dieci) scadevano il 4 gennaio 2019, e non il 3 gennaio come affermato dal Comune. Essendo le osservazioni pervenute nei termini, l’amministrazione era tenuta a esaminarle.
L’invio tramite PEC non costituisce ostacolo: l’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 ammette la presentazione telematica delle istanze, senza limiti previsti per le osservazioni al piano. Ove fossero ravvisabili irregolarità, il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non considerare le osservazioni come non pervenute.
L’illegittima dichiarazione di tardività dell’osservazione determina l’annullamento, per quanto di interesse, della deliberazione di presa d’atto dell’efficacia del piano, con assorbimento delle ulteriori censure e salvi i successivi provvedimenti comunali. Le spese sono compensate tra le parti costituite, nulla nei confronti del Comune non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.