Ottemperanza alla sentenza di annullamento e riesercizio del potere sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (TAR Veneto n. 2018 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento che incide su un interesse pretensivo e non è autoesecutiva impone alla pubblica amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dell’esegesi illustrata dal giudice della cognizione, anche in assenza di uno specifico ordine o condanna a provvedere. In caso di perdurante inerzia, lo strumento di tutela è l’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. e non il rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., poiché il previo esercizio del potere e la pronuncia caducatoria escludono l’applicazione di quest’ultimo. Una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen generica, che implicherebbe un’attività istruttoria incompatibile con la celere attuazione del giudicato, non costituisce giustificato impedimento al riesercizio del potere. La domanda di pagamento delle spese di lite è inammissibile se proposta prima della scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva chiesto alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 286/1998. L’istanza è stata respinta e il TAR Veneto, con la sentenza n. 892 del 2026, pubblicata il 22 aprile 2026, ha accolto il ricorso annullando il diniego, «fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione». In motivazione il Tribunale aveva escluso la condanna al rilascio del titolo, trattandosi di potere non vincolato che richiede una rinnovata valutazione istruttoria.

Notificata la sentenza il 27 aprile 2026 e intervenuto un sollecito il 19 maggio 2026, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi adito il TAR ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, la condanna al rilascio del titolo, la nomina di un Commissario ad acta e la penalità di mora. Il Ministero dell’Interno ha resistito eccependo l’inammissibilità per mancato esperimento del rito sul silenzio e l’impossibilità di eseguire per una sopravvenuta segnalazione SIS.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione processuale. Nel caso concreto non si controverte sul mero silenzio-inadempimento: la Questura ha già esercitato il potere con il diniego, poi annullato, e il diaframma del primo esercizio del potere e della decisione giurisdizionale esclude l’applicazione dell’art. 117 c.p.a.. Trova invece applicazione l’art. 112 c.p.a., che consente l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo.

La questione centrale riguarda le sentenze di annullamento che non contengano espresso ordine di riesercizio del potere. Il giudice distingue le sentenze autoesecutive, tipicamente relative a interessi oppositivi, rispetto alle quali l’ottemperanza non è ammessa (richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 386 del 2019). Quando invece viene in rilievo un interesse pretensivo, che richiede l’intermediazione della P.A. per ottenere il bene della vita, la sentenza di annullamento non è autoesecutiva e obbliga l’Amministrazione a riesercitare il potere rispettando il dictum del giudice (richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1235 del 2025).

La sentenza n. 892 del 2026, pur non contenendo uno specifico ordine, imponeva alla Questura di rideterminarsi sull’istanza tenendo conto delle argomentazioni della motivazione. La decisione è passata in giudicato e sono trascorsi oltre cinque mesi dalla notifica senza alcuna rideterminazione. Quanto alla segnalazione SIS, il Tribunale la ritiene del tutto generica e idonea a implicare un’attività istruttoria non compatibile con la celere attuazione del giudicato: non integra quindi un giustificato impedimento.

Il ricorso è pertanto accolto in parte: dichiarato l’obbligo di ottemperare entro trenta giorni e nominato il Prefetto quale Commissario ad acta per l’inerzia. Residuando in capo all’Amministrazione il potere di rivalutare la situazione, è respinta la domanda di condanna al rilascio del titolo e quella di penalità di mora, ritenuta sufficientemente satisfattiva la nomina del Commissario. Sulla richiesta di pagamento delle spese, l’eccezione dell’Avvocatura è accolta: prima della scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, l. n. 669/1996 il creditore non può agire, sicché la domanda è inammissibile. Le spese del giudizio sono compensate, richiamando il principio di soccombenza reciproca ex art. 92 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, n. 26729 del 2025), applicabile all’art. 26 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *