L’avvocato distrattario può agire in ottemperanza per le spese distratte (TAR Campania n. 3073 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, esplica un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. L’avvocato distrattario è legittimato a proporre l’azione di ottemperanza per la parte relativa alle spese di lite distratte in suo favore. Il ricorso è ammissibile quando il giudicato risulti attestato, la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, va ordinata l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 4090/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con cui è stato accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’anno scolastico 2023/2024. Il giudice civile aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del buono elettronico, oltre interessi, e aveva condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È stata notificata in forma esecutiva sia per la ricorrente sia per i difensori antistatari ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché l’amministrazione non ha provveduto, i ricorrenti e gli avvocati distrattari propongono ricorso per ottemperanza, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituisce con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento formale del diritto, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale affronta poi la questione della legittimazione attiva dell’avvocato distrattario. Richiamando la giurisprudenza costante, anche del medesimo TAR, il Collegio afferma che il difensore creditore delle spese distratte in suo favore è legittimato a proporre l’azione di ottemperanza per la parte relativa a tali spese. Nel caso concreto il ricorso è stato proposto tanto dalla ricorrente quanto dai procuratori antistatari, e la legittimazione è riconosciuta per la frazione della pretesa corrispondente alle spese di lite.

Il Collegio verifica quindi i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato in atti; la notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e successive modificazioni. Rileva inoltre che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al giudicato.

Su queste basi il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato in favore dei ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza dei ricorrenti assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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