Spese di lite distratte al difensore e ottemperanza all’equa riparazione (TAR Campania n. 3522 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il capo della sentenza che condanna al pagamento delle spese di lite costituisce un autonomo titolo esecutivo, anche indipendentemente dalla statuizione principale, e può essere attuato con il giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm.. Il difensore distrattario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., assume la qualità di creditore autonomo nei confronti della parte soccombente ed è legittimato a promuovere l’ottemperanza per l’attuazione del relativo credito. Tale credito, scaturente dall’attività difensionale liquidata nella sentenza ottemperanda, non rientra tra quelli per i quali l’art. 5-sexies, comma 12-bis, L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 207/2024, ha previsto il divieto di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza. Sussistono i presupposti dell’azione quando il titolo ha natura decisoria e di condanna, è divenuto definitivo, è stato notificato ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione viola gli artt. 24 e 97 Cost. e l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori nel giudizio concluso con la sentenza del TAR Campania n. 6499/2022, avevano ottenuto l’accoglimento di un precedente ricorso per ottemperanza con cui il Tribunale aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della L. n. 89/2001. Quel decreto aveva liquidato in favore della parte privata un’indennità per equa riparazione; la sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, quali procuratori anticipatari.
Il Ministero aveva eseguito solo il pagamento dell’indennità alla parte privata, omettendo le spese di lite. I ricorrenti hanno quindi proposto un nuovo giudizio di ottemperanza della sentenza n. 6499/2022, limitatamente al capo relativo alle spese. L’Amministrazione si è costituita senza contestare l’inadempimento nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità dell’azione esecutiva. La sentenza ottemperanda ha natura decisoria e di condanna, contiene un obbligo chiaro e puntuale a carico dell’Amministrazione, è divenuta definitiva per mancata impugnazione, è stata notificata ed è trascorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Quanto all’oggetto, la Corte richiama il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui la condanna al pagamento delle spese di lite è autonomo capo esecutivo, anche a prescindere dalla sorte della statuizione principale (Cons. Stato, sez. V, n. 7441 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 5263 del 2016). Il difensore distrattario, ex art. 93 c.p.c., è creditore autonomo ed è legittimato a promuovere l’ottemperanza per il proprio credito.
Il passaggio centrale riguarda il divieto di azioni esecutive introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, L. n. 89/2001, aggiunto dalla L. n. 207/2024 (Legge di Stabilità 2025). Il Collegio esclude che il credito dei difensori distrattari rientri tra quelli destinatari del divieto e del conseguente obbligo di sospensione: l’autonomia del credito, scaturente dall’attività difensionale espletata e liquidata nella sentenza ottemperanda, lo sottrae all’ambito applicativo della norma.
Nel merito, l’inadempimento del Ministero è incontestato. Il comportamento omissivo viola i principi di legalità, buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché la tutela effettiva dei diritti ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU. Il Ministero è pertanto condannato a eseguire il capo non attuato, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla notificazione fino all’integrale soddisfo.
Al fine di assicurare l’effettività del giudicato, il Tribunale assegna un termine di 30 giorni per adempiere e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza, con oneri a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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