Piano Casa in zona agricola: deroga restrittiva e annullamento oltre i termini (TAR Campania n. 2872 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme del Piano Casa costituiscono norme eccezionali e non tollerano interpretazioni estensive: la deroga agli strumenti urbanistici consentita dall’art. 5 l.r. Campania n. 19/2009 attiene alle sole modalità costruttive del nuovo manufatto e non alla destinazione dell’area. L’aumento di volumetria per demolizione e ricostruzione in zona agricola resta subordinato alla destinazione residenziale del nucleo familiare del proprietario o alle attività connesse all’azienda agricola, con l’obbligo di destinare non meno del 20% della volumetria esistente ad uso agricolo. La qualificazione agricola non viene meno per la presenza di edifici residenziali o di opere di urbanizzazione, poiché la destinazione urbanistica risponde a una scelta pianificatoria sottratta alla disponibilità del privato. Il termine per l’annullamento d’ufficio può essere superato quando il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dei presupposti, e in tal caso l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa, con esclusione di alcun affidamento legittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare e di un fondo agricolo in Castellammare di Stabia, ricadenti in zona E1 del P.R.G., ottenevano nel maggio 2021 il Permesso di Costruire n. 11 per un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria del 35%, invocando l’art. 5 l.r. n. 19/2009 e l’istituto dell’asservimento tra fondi.

A seguito di un esposto e di un sopralluogo, il Comune avviava il procedimento di autotutela, rilevando la destinazione agricola dei lotti, l’assenza della qualifica di imprenditore agricolo, l’inapplicabilità della delocalizzazione delle volumetrie e il mancato rispetto dell’obbligo del 20% ad uso agricolo. Con provvedimento del 4 ottobre 2022 annullava il titolo edilizio. I ricorrenti impugnavano, deducendo l’erronea applicazione della legge regionale e il superamento del termine per l’autotutela. La Prefettura di Napoli chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura derogatoria della disciplina: la previsione dell’art. 5 l.r. n. 19/2009 va letta in senso restrittivo, limitato alle regole su altezze e distanze, non alla destinazione dell’area. Richiamando il precedente del TAR Campania, Napoli, n. 371/2018 e la giurisprudenza amministrativa sul carattere temporaneo del piano casa, il Tribunale esclude che l’aumento volumetrico possa prescindere dalla classificazione urbanistica.

Il ragionamento si fonda sulla simmetria interna alla legge regionale: se il legislatore avesse consentito l’aumento del 35% in zona agricola senza condizioni, non avrebbe avuto ragione d’essere la disciplina specifica dell’art. 6-bis, che subordina l’intervento alla residenza del nucleo familiare del proprietario o alle attività connesse all’azienda agricola, con l’obbligo del 20% ad uso agricolo. Il richiamo all’art. 3, comma 2, è giudicato inconferente, poiché riguarda i soli commi 5 e 6 dell’art. 7, estranei alla fattispecie.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’urbanizzazione di fatto. La destinazione agricola, si legge, costituisce una scelta pianificatoria che non può essere rimessa all’iniziativa del privato, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. IV, n. 8326/2024. Il concetto di area agricola non coincide con quello di area effettivamente coltivata: la zona conserva la propria qualificazione anche in presenza di edifici residenziali, svolgendo una funzione di contenimento dell’espansione urbana. Nel caso concreto è pacifico che i ricorrenti non siano imprenditori agricoli e che l’intervento abbia destinazione esclusivamente residenziale.

Superata la questione sostanziale, resta il secondo motivo, relativo al termine di autotutela. Il Tribunale richiama il comma 2-bis dell’art. 21-nonies: il dies a quo decorre dalla scoperta dei fatti e il limite può essere superato in presenza di falsa rappresentazione, accertata dall’amministrazione con i propri mezzi, senza necessità di preventivo accertamento penale. L’omissione dei ricorrenti sulla normativa applicabile e sull’assenza dei requisiti integra tale ipotesi. Ne deriva l’in re ipsa dell’interesse pubblico e l’insussistenza di un affidamento tutelabile, perché il vantaggio è stato conseguito attraverso una condotta scorretta.

Il ricorso è respinto, con estromissione dell’U.T.G. per carenza di legittimazione passiva e compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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