Ottemperanza alla sentenza sul bonus docente: commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Lombardia n. 4279 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla Carta elettronica del docente, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione all’esecuzione nel termine di novanta giorni, nominando commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando la nomina del commissario assicuri l’effettività della tutela e sussistano altre ragioni ostative di matrice pubblicistica, individuate secondo i criteri dell’Ad. Plen. n. 15 del 2014. Tra queste rilevano la complessità procedurale dell’adempimento, la mole del contenzioso seriale e la natura non sostentativa del beneficio, di importo modesto e finalizzato alla formazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 428/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025. Con quella pronuncia il giudice ordinario, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all’adozione di ogni atto necessario, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione l’11 novembre 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 5 maggio 2026. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente chiede la condanna all’esecuzione, l’astreinte e la nomina di un commissario. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata ritualmente notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e che è decorso inutilmente il termine dilatorio dei 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso, notificato il 25 maggio 2026, è pertanto fondato e va accolto.
Il Ministero viene conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice.
Quanto all’astreinte, la domanda è respinta. Il Collegio richiama l’Ad. Plen. n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La nomina del commissario già assicura l’effettività della tutela.
Nel merito, il ritardo è ricondotto alla complessità procedurale dell’adempimento, articolato in più fasi e coinvolgente uffici territoriali e società concessionarie ai sensi dell’art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016, nonché all’eccezionale mole del contenzioso seriale. Il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità formativa, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e facoltativo. Il Collegio si conforma all’orientamento già espresso da TAR Lombardia, Sez. I, nn. 2097 e 2100 del 2026.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della causa e del limitato impegno richiesto, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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