Errore scusabile della Provincia tra incertezza scientifica e qualificazione del percolato (Cons. Stato n. 7798 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzativo unico regionale comprova l’illegittimità dell’azione amministrativa, ma non integra di per sé la colpa dell’amministrazione ai fini risarcitori. L’errore scusabile ricorre quando la soluzione errata matura in una situazione di obiettiva incertezza interpretativa, alimentata da posizioni tecniche nette dell’organo preposto alla protezione ambientale e dal contesto del procedimento penale in corso. La responsabilità dell’ente pubblico richiede la dimostrazione di negligenza, imprudenza o imperizia. La mancata conoscenza di un unico precedente, risalente nel tempo, non costituisce negligenza, essendo fisiologico che una singola pronuncia sfugga alla ricerca giurisprudenziale.
Il Fatto
Una società titolare di una cartiera in provincia di Mantova ottenne nel 2014, e poi nel 2017, un’autorizzazione integrata ambientale che consentiva di trattare il percolato delle discariche nel depuratore interno e di scaricarlo quale refluo industriale. Nel 2017 la società presentò istanza di PAUR per ampliare la produzione, chiedendo anche la modifica sostanziale dell’AIA.
Nel frattempo la Procura avviò un’indagine sul sistema di smaltimento del percolato; il consulente tecnico qualificò la sostanza come rifiuto, l’impianto fu sequestrato e la società avviò lo smaltimento esterno. Nel 2020 la Provincia prescrisse nel PAUR lo smaltimento esterno del percolato. La prescrizione fu annullata dal TAR Lombardia-Brescia con sentenza n. 471 del 2022, passata in giudicato. La società chiese allora il risarcimento del danno; il TAR respinse il ricorso per difetto dell’elemento soggettivo, ravvisando un errore scusabile. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. La vicenda è un caso peculiare di incidenza del procedimento penale su quello amministrativo: la Provincia aveva sempre considerato il percolato un refluo industriale, ma l’avvio dell’indagine ha fatto emergere un’incertezza sulla qualificazione giuridica della sostanza.
Tale incertezza si è propagata al procedimento amministrativo. L’ARPA, organo tecnico preposto alla protezione ambientale, ha ribadito in tre contributi e in una nota istruttoria che il percolato è rifiuto e va smaltito esternamente. La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui i pareri sarebbero dubitativi: il tenore è netto, tanto da dare la natura di rifiuto come certa. A ciò si aggiungono la posizione della Procura, del suo consulente e del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro, tutti anteriori al PAUR.
Il Collegio distingue nettamente il piano della legittimità da quello della responsabilità risarcitoria. L’annullamento della prescrizione dimostra l’erroneità della soluzione, ma la colpa richiede negligenza, imprudenza o imperizia. La Provincia era competente a valutare autonomamente la natura del percolato e i pareri ARPA non erano vincolanti; tuttavia una posizione tecnica così netta aveva una capacità di influenza fattuale non irrilevante.
Quanto al quadro giurisprudenziale, non esisteva un indirizzo consolidato: vi era un solo precedente di Cassazione penale del 2011. La sua mancata conoscenza non è frutto di negligenza, perché è fisiologico che una singola pronuncia risalente sfugga alla ricerca. Il patteggiamento, essendo successivo al PAUR, non rileva come precedente.
Ne segue la conferma dell’insussistenza della colpa. L’appello principale è infondato e quello incidentale, subordinato, improcedibile. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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