Revisione periodica delle tariffe sanitarie e obbligo regionale di provvedere (TAR Abruzzo n. 89 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Regioni sono titolari dell’obbligo di revisione periodica delle tariffe delle prestazioni sanitarie, anche dopo l’abrogazione del D.M. 15 aprile 1994 che fissava la cadenza triennale. L’art. 8 sexies, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992 impone alle Regioni di procedere periodicamente all’aggiornamento tariffario, tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza, dell’innovazione tecnologica e organizzativa e del costo dei fattori produttivi. L’istanza del privato volta a sollecitare tale revisione attiva il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato dall’Amministrazione integra pertanto silenzio-inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso nei limiti della declaratoria dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Una fondazione privata, istituzione sanitaria autorizzata e accreditata dalla Regione per l’erogazione di prestazioni riabilitative ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978, ha presentato il 1° giugno 2023 formale istanza alla Regione perché procedesse alla revisione delle tariffe applicate alle prestazioni riabilitative, secondo quanto previsto dall’art. 8 sexies, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992.

Il Dirigente del Dipartimento Sanità, con nota del 7 giugno 2023, aveva condiviso le argomentazioni della ricorrente e comunicato di essersi attivato per l’individuazione delle opportune determinazioni tariffarie. Nessun provvedimento tariffario è però seguito. La fondazione ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna della Regione a provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa della determinazione tariffaria. L’art. 8 sexies, comma 5, del D.lgs. n. 502/1992 demanda al Ministro l’individuazione delle tariffe massime e fissa i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario. Il successivo comma 6 prevede che, con la medesima procedura, siano effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione e l’aggiornamento delle relative tariffe.

Il Tribunale prende atto che l’abrogazione del D.M. 15 aprile 1994 — che all’art. 3, comma 6, imponeva un aggiornamento “almeno triennale” — ha eliminato il termine temporale rigido. Ciò non ha però privato le Regioni del potere-dovere di regolazione tariffaria, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 1505 del 2013). La normativa vigente continua a porre a carico delle Regioni un obbligo di revisione periodica, parametrato a una serie di fattori indicati dalla norma (Cons. Stato, Sez. III, n. 6376 del 2022 e pronunce conformi).

Su questa base il Collegio ritiene fondato il ricorso, ma nei limiti della sola declaratoria dell’obbligo di provvedere. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla P.A. di concludere il procedimento, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso. Tale dovere discende dal generale principio di buona amministrazione e di correttezza, da cui sorge in capo al privato un’aspettativa qualificata a una risposta esplicita.

Il Tribunale richiama l’orientamento che estende l’obbligo di provvedere oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ove ragioni di giustizia sostanziale lo impongano (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7975 del 2004; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2318 del 2007). Sottolinea inoltre che l’art. 1, comma 38, della legge n. 190/2012, nel prevedere provvedimenti in forma semplificata per le istanze manifestamente infondate o inammissibili, conferma implicitamente il dovere di esprimersi sempre sulle richieste dei privati.

In disparte ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa, il Collegio dichiara quindi l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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