Copertura del territorio e progetto PNRR prevalgono nella cautela su diniego di stazione radio base (TAR Lombardia n. 622 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso il diniego di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base, l’interesse pubblico alla copertura del territorio sotteso a un progetto finanziato nell’ambito del PNRR assume rilievo decisivo ai fini della sussistenza del periculum in mora. Quando i termini di realizzazione dell’intervento siano in imminente scadenza e sussista il rischio di pregiudizio per il raggiungimento delle milestone fissate per il corrente anno, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati costituisce misura idonea a evitare la compromissione dell’interesse pubblico perseguito. La valutazione comparativa degli interessi, propria della fase cautelare, consente di accogliere la domanda anche in presenza di un quadro fattuale che richiederà approfondimento in sede di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva presentato istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base in un’area ricompresa nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003. Il Comune di Magenta aveva concluso negativamente la conferenza di servizi con determinazione del 26 settembre 2025, rettificando la precedente conclusione negativa del 18 settembre 2025. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino aveva espresso diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, sulla base del parere negativo della Commissione per il paesaggio. Con motivi aggiunti, la società aveva impugnato anche la determinazione finale di chiusura negativa della conferenza di servizi adottata dal Comune il 6 marzo 2026, nonché l’atto con cui il Parco aveva ribadito la non conformità dell’intervento al Piano Territoriale di Coordinamento. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso e, in subordine, l’annullamento dei provvedimenti, deducendo che l’intervento rientrava in un progetto finanziato dal PNRR per la copertura del territorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i profili richiesti per l’adozione della misura cautelare. La valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora è stata condotta privilegiando il rilievo degli interessi di copertura del territorio sottesi al progetto pubblico finanziato dal PNRR, per il quale i termini risultavano in imminente scadenza. La circostanza che il mancato completamento dell’intervento potesse compromettere il raggiungimento delle milestone previste per il 2026 ha evidenziato il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Corte ha valorizzato la natura dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, funzionale alla copertura del territorio e alla transizione digitale, rispetto agli interessi espressi dagli enti preposti alla tutela paesaggistica e ambientale. La comparazione degli interessi, tipica della fase cautelare, ha condotto il Collegio a ritenere prevalente, in questa sede, l’esigenza di non ritardare l’esecuzione di un intervento finanziato con risorse pubbliche e soggetto a termini perentori.
La decisione ha inoltre considerato che l’esame approfondito delle questioni sostanziali, relative alla corretta interpretazione delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento e alla conformità dell’intervento, resta demandato alla fase di merito, fissata con contestuale sollecitudine. La sospensione disposta assume così carattere strumentale rispetto alla definizione del giudizio, evitando nel frattempo che il decorso dei termini di realizzazione del progetto possa rendere definitivamente inutile l’eventuale accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la complessità delle questioni e la natura delle posizioni delle parti costituite.
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Nota della Redazione
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