Il requisito della condotta irreprensibile nella iscrizione prefettizia degli addetti alla sicurezza (TAR Calabria n. 1870 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel registro prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo presuppone un giudizio di affidabilità del soggetto, desumibile dal richiamo ai requisiti dell’art. 11 T.U.L.P.S. operato dall’art. 3, comma 9, legge n. 94 del 2009 e dall’art. 1, comma 4, d.m. 6 ottobre 2009, come modificato dal d.m. 24 novembre 2016. Il titolare dell’autorizzazione deve possedere una condotta irreprensibile, immune da censure, e l’Autorità di pubblica sicurezza gode sul punto di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, censurabile solo per irrazionalità o incoerenza. Ai fini della richiesta iscrizione è ostativo anche il mero procedimento penale per un delitto compreso nel Titolo XII del Libro II del codice penale, come le lesioni personali, giusta l’espressa previsione dell’art. 1, comma 4, lett. c), del medesimo d.m. Le frequentazioni di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, se non sporadiche né risalenti, assumono valore indiziario e possono fondare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, da anni attivo come guardia privata e addetto alla sicurezza, aveva ottenuto in passato l’iscrizione nelle liste prefettizie del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. Con istanza del 09/07/2020 il suo datore di lavoro ne aveva chiesto il rinnovo alla Prefettura di Catanzaro.

Con provvedimento del 15/03/2023, notificato il 20/03/2023, la Prefettura ha rigettato l’istanza, rilevando il difetto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di settore. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione e assumendo di possedere tutti i requisiti. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione soggettiva e dei presupposti del titolo. L’art. 138 T.U.L.P.S. impone alle guardie particolari il possesso di requisiti personali, tra cui l’essere persona di ottima condotta politica e morale. La giurisprudenza amministrativa citata — Cons. Stato, Sez. III, n. 1905 del 2018, TAR Calabria, Sez. I, n. 2364 del 2022, con richiami a TAR Campania n. 5720 del 2022 e TAR Puglia n. 183 del 2022 — ha precisato che l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica richiede una condotta immune da censure e che l’Autorità dispone di un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per irrazionalità e incoerenza.

Il Tribunale estende tale criterio all’iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo. Il giudizio di affidabilità è imposto dall’art. 3, comma 9, legge n. 94 del 2009 e dall’art. 1, comma 4, d.m. 6 ottobre 2009, modificato dal d.m. 24 novembre 2016, che richiamano i requisiti dell’art. 11 T.U.L.P.S.

Su tale base il Collegio rileva che il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen., compreso nel Titolo XII del Libro II del codice penale. Ai fini della richiesta iscrizione il reato è ostativo, anche per la sola denuncia, secondo l’espressa previsione dell’art. 1, comma 4, lett. c), del citato d.m.

L’istruttoria disposta dal Collegio ha inoltre acquisito la relazione della Questura di Catanzaro del 18.5.2023, dalla quale emergono plurimi controlli: nel 2018 a bordo di un veicolo con due soggetti gravati da precedenti di polizia, uno per furto aggravato e l’altro per stupefacenti, estorsione, porto di armi e violenza a pubblico ufficiale; nel 2016, in due occasioni, in compagnia di un soggetto con precedenti per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. I controlli non appaiono sporadici, né risalenti, né circoscritti a un arco temporale minimo, e in due occasioni il ricorrente è stato trovato a distanza di tempo con lo stesso soggetto controindicato. Da ciò il Collegio desume una tendenza alla frequentazione di soggetti controindicati.

A fronte di tali elementi il ricorrente non ha offerto alcun elemento significativo, né in sede procedimentale né in giudizio. Gli indizi acquisiti, per il loro valore, fondano non irragionevolmente il diniego impugnato. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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