Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 104 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ricorso è ammissibile quando il decreto abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, non sia stato opposto e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È altresì necessario che il creditore abbia inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione e l’esercizio di azioni per il medesimo credito ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che sia decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al decreto e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Al commissario, dirigente del Ministero, non è dovuto compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, al pagamento di somme in favore di ciascuno, oltre interessi legali e refusione degli oneri processuali, questi ultimi liquidati in favore dei difensori distrattari.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme riconosciute, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.
Il Tribunale ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
È risultato altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001. Su queste basi il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, avverso il quale non è stato proposto ricorso in opposizione nel termine dell’art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato.
Il TAR ha fissato il termine di 90 giorni per l’adempimento e ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso il compenso in base all’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione; è riconosciuto il rimborso delle spese vive e accessorie successive al decreto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
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