Il limite dei contributi regionali richiesto nel modulo iniziale vincola la premialità (Cons. Stato n. 6708 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di concessione di contributi pubblici il limite massimo del contributo concedibile coincide con l’importo formalizzato nel modulo di domanda, che vincola l’amministrazione e ricomprende tutte le voci richiedibili, ivi compresa la quota di premialità. Il limite della richiesta opera anche qualora il contributo risulti potenzialmente concedibile in misura superiore. Non sussiste alcun obbligo di soccorso istruttorio procedimentale quando il preventivo economico presentato dal richiedente sia internamente coerente e non manifesti alcun errore materiale o incongruenza, non essendo consentito all’amministrazione ricostruire la volontà dell’istante mediante un collage tra i diversi moduli. La disciplina dei contributi pubblici resta estranea alle regole dettate in materia di appalti, non essendo configurabile in via analogica il principio del risultato proprio della contrattualistica pubblica.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale ha impugnato i provvedimenti con i quali la Regione Autonoma della Sardegna l’aveva ammessa al finanziamento base di euro 20.000,00 per un progetto culturale, negandole la quota ulteriore a titolo di premialità prevista dall’avviso pubblico adottato in attuazione dell’art. 56 della legge regionale n. 1/1990 per l’annualità 2024.

Nel modulo di domanda l’appellante aveva indicato una richiesta di finanziamento di euro 20.000,00 a fronte di un progetto del valore complessivo di euro 55.000,00, con ulteriori entrate quantificate in contribuzioni private, incassi e vendita di spettacoli. In sede istruttoria la premialità era stata tecnicamente riconosciuta e quantificata in euro 21.366,25, ma l’amministrazione ha poi negato la quota. Il TAR Sardegna, sezione seconda, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 716 dell’8 settembre 2025. L’appellante ha dedotto l’erronea interpretazione dell’avviso, la violazione del soccorso istruttorio, del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’appello infondato nel merito, potendo così prescindere dall’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione per mancata impugnazione delle determinazioni dirigenziali n. 2320 e n. 2366 del 2024.

La ragione del diniego non risiede nell’omessa indicazione dell’importo nel Modulo 5/A, bensì nell’applicazione del punto 6 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/11 del 18 maggio 2023, in forza della quale il contributo va riconosciuto nel limite della richiesta e non oltre, anche se potenzialmente concedibile. Il limite massimo del contributo è dunque rappresentato dalla somma richiesta nel Modulo 1/A, che, ai sensi del punto 5 del medesimo Allegato, non può superare il 70% delle spese ritenute ammissibili.

Dalla documentazione istruttoria emergeva che, considerando la media del triennio calcolata nella misura dell’80% e i limiti stabiliti dagli atti di procedura, il contributo concedibile ai sensi dei punti 5 e 6 dell’Allegato risultava pari a euro 20.000,00, ossia esattamente “fino al limite della richiesta”. Il Collegio ha quindi condiviso la conclusione del giudice di primo grado, rimarcando che il limite della richiesta ricomprende tutte le voci, compresa la premialità.

Quanto al soccorso istruttorio procedimentale, la sua attivazione presuppone che in sede di verifica emergano dubbi sulla completezza o sull’erroneità dell’istanza. Nel caso di specie dal tenore della domanda non emergeva alcun errore materiale né alcuna incongruenza, bensì il perfetto bilanciamento tra entrate e uscite esposto nel preventivo. La Regione non avrebbe potuto ricostruire la volontà dell’associazione mediante una sorta di collage tra i diversi moduli presentati.

Il Collegio ha infine escluso la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza in materia di appalti e del principio del risultato, trattandosi di concessione di contributi pubblici. Dalla formulazione dell’avviso per l’annualità successiva non è desumibile alcuna ambiguità della disciplina previgente, potendosi al più leggere la nuova formulazione come mera chiarificazione di un concetto già insito. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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