Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Lombardia n. 2600 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato, depositata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. L’intervenuta soddisfazione della pretesa, se successiva alla proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione inottemperante alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 19 maggio 2026, ha rilevato l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda di ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, risulti cessata la materia del contendere per il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata.
Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che la soddisfazione della pretesa è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione, pertanto, ha dato causa al giudizio con il suo comportamento inottemperante, rendendo necessario l’intervento del giudice. Tale circostanza ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge, sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.