Ottemperanza alla Carta docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2746 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza riconoscergli alcun compenso. Questa soluzione si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. All’ordine di pagamento si accompagna, se richiesta, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato ricorso al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4618/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 ottobre 2025. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a erogare complessivamente 1.500 euro mediante buoni elettronici di pari valore nominale.

Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione non aveva adempiuto nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione coattiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: passa in giudicato il titolo azionato e inutile il decorso del termine dilatorio di cui alla legge n. 669/1996, entrambi documentati. Il ricorso va pertanto accolto e rivolto all’amministrazione un ordine di puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni su sollecitazione della parte interessata. Il compenso è escluso perché il commissario è dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023.

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione, secondo il richiamo a C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Su richiesta di parte, il Collegio dispone la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, a valere sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Resta onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 552,00 euro, oltre accessori, in favore del difensore antistatario, con riferimento analogico ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari (richiamati Cons. Stato n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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