Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docenti (TAR Sicilia n. 2752 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento, costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando risultino accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e l’integrale decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inerzia dell’Amministrazione, che non alleghi né dimostri l’avvenuto adempimento, integra inadempimento del comando giudiziale e giustifica l’ordine di esecuzione. All’ordine di adempimento entro termine perentorio consegue la nomina del commissario ad acta, quale misura sostitutiva per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, aveva adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 756/2025, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, condannando il Ministero a provvedere.
La decisione era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Notificata la sentenza ai fini dell’esecuzione e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione era rimasta inerte, senza attivare la Carta né accreditare le somme. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. riconosce espressamente l’esperibilità del rimedio per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il passaggio in giudicato è attestato dalla documentazione versata in atti; la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio risultano parimenti acquisiti. L’azione è pertanto ammissibile.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia, protratta nonostante la notificazione e la successiva diffida, integra il presupposto per l’accoglimento.
Il Collegio ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma complessiva di € 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica, oltre interessi nei termini stabiliti dal giudicato. L’adempimento deve avvenire entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della richiesta, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario si attiva su istanza del ricorrente in caso di inutile decorso del termine, eseguendo il giudicato entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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