Carta docente, ottemperanza anche in caso di incapienza di bilancio (TAR Lombardia n. 772 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il diritto al beneficio della Carta elettronica e condanna l’Amministrazione al pagamento di € 500,00 per ciascun anno scolastico contiene una condanna specifica e non generica, essendo l’importo determinabile con una semplice operazione aritmetica. La dedotta incapienza finanziaria dell’Amministrazione debitrice, se non documentata, non integra causa di improcedibilità o di diniego dell’esecuzione. L’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, con reintegrazione a carico del fondo previsto dall’art. 7 l. n. 468/1978. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, se del caso, il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare € 500,00 annui.

La sentenza, notificata nel mese di ottobre 2023, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inerte, mentre l’ufficio scolastico provinciale aveva corrisposto le sole spese di lite. Da qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari della difesa erariale. La sentenza azionata non reca una condanna generica a somme indeterminate, ma una condanna specifica al pagamento di € 500,00 per ogni anno scolastico dedotto: l’importo complessivo è quindi agevolmente ricavabile con un calcolo elementare.

Quanto alla prospettata incapienza finanziaria, il Tribunale rileva che essa non risulta documentata agli atti, ma costituisce una mera affermazione di parte, destinata semmai a essere verificata dal commissario. Richiama quindi l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, che consente al dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità sul pertinente capitolo, di disporre il pagamento mediante speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, con reintegrazione a carico del fondo di cui all’art. 7 l. n. 468/1978. Le modalità attuative sono fissate dai decreti ministeriali del 2002 e del 2015.

Su questa base la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’esecuzione deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli, attraverso il pagamento in conto sospeso (richiamate TAR Catanzaro, sez. II, n. 858/2013 e TAR Roma, sez. I, n. 7096/2012).

Nel merito il ricorso è fondato: il titolo è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio e l’inadempimento non è contestato, salvo il pagamento delle spese. Sussistono dunque le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione; in caso di perdurante inadempimento, provvederà un commissario nominato nel direttore generale competente, o delegato, senza compenso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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