Ottemperanza per la carta docente: commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3032 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di un beneficio economico, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia effettuato pagamenti neppure parziali né formulato deduzioni in ordine all’andamento della procedura, legittima l’accoglimento del ricorso con assegnazione di un termine per adempiere e contestuale nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’anno scolastico 2023-2024, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio della carta docente. Il Ministero si costituiva in giudizio senza tuttavia formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha precisato, in via preliminare, che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, atteso che, essendo state distratte in favore dei difensori, non era stata esperita alcuna azione esecutiva in relazione ad esse nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha verificato che, rispetto al titolo esecutivo — passato in giudicato e ritualmente notificato — fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non aveva formulato alcuna deduzione sull’andamento della procedura, né aveva contestato il credito nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l’inottemperanza del Ministero intimato. Ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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