Abusi edilizi in area boscata e valutazione unitaria delle opere (TAR Lombardia n. 3482 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente nella loro globalità, posto che il pregiudizio all’assetto del territorio deriva non dai singoli interventi ma dall’insieme dei lavori e dalle reciproche interazioni. Il vincolo paesaggistico sussiste per il solo fatto della presenza del bosco, secondo la nozione recepita dalla normativa forestale, a prescindere dalle determinazioni comunali. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino. L’onere di provare la legittimità e l’epoca di realizzazione dell’opera incombe sull’interessato. La facoltà di sostituire la sanzione pecuniaria a quella reale va valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione.

Il Fatto

Il Comune di Cantello, dopo aver avviato nel marzo 2021 un procedimento di verifica su alcune opere realizzate sui terreni della ricorrente, adottava in data 31 luglio 2021 un’ordinanza di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e diffida.

La ricorrente impugnava l’atto e gli altri provvedimenti collegati, contestando la sussistenza del conflitto di interessi del funzionario comunale, la qualificazione delle singole opere, l’errata individuazione delle aree e l’omessa instaurazione del contraddittorio. Il ricorso giungeva alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sul conflitto di interessi. Richiamato l’art. 6-bis della legge 241/1990, il TAR precisa che la condizione giuridica rilevante presuppone la titolarità di interessi personali o di terzi in capo al funzionario. Nel caso di specie il dipendente non era destinatario di alcuna denuncia, ma solo incidentalmente indicato in un esposto finalizzato a evitare responsabilità. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato sez. IV n. 4129 del 2023 e TAR Sicilia, Palermo, n. 2988 del 2022, osservando che un’interpretazione estensiva rischierebbe di paralizzare l’attività amministrativa, soprattutto nei Comuni di ridotte dimensioni.

Nel merito, il TAR ribadisce che gli abusi si valutano in visione complessiva e non atomistica, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato sez. VII n. 2990 del 2024. Quanto al vincolo paesaggistico, richiamata Cass. pen. Sez. III n. 9402 del 2019, la sua sussistenza dipende dalla presenza del bosco secondo la nozione legislativa, senza che rilevino le determinazioni comunali.

L’accertamento dell’amministrazione, documentato da fotografie e dal verbale della Stazione forestale, è assistito dall’efficacia di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., secondo Consiglio di Stato sez. VI n. 8811 del 2022. La qualificazione dell’area come boscata risulta inoltre confermata da un documento della stessa ricorrente. Il Collegio respinge l’istanza istruttoria, poiché ogni accertamento descriverebbe l’attuale situazione di fatto, irrilevante in un giudizio che contesta proprio l’illegittima trasformazione.

Sulla manomissione del reticolo idrico minore, il TAR ritiene provata dallo Studio geologico e dalla planimetria del R.I.M. l’ubicazione dello scolo. Richiamata TAR Campania, Napoli, n. 5212 del 2017, si afferma che l’onere della prova della legittimità dell’opera incombe sull’interessato. Per Consiglio di Stato sez. VII n. 7761 del 2024, nei provvedimenti ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 l’accertamento della demanialità non è profilo decisivo. Le opere, complessivamente considerate, integrano una trasformazione urbanisticamente rilevante in assenza di qualsiasi titolo e richiedono anche l’autorizzazione paesaggistica e forestale.

Il TAR rigetta infine le censure sulla pretesa contraddittorietà dell’atto plurimo, sulla necessità del contraddittorio e sull’affidamento, richiamando Consiglio di Stato sez. II n. 3085 del 2024 e sez. VII n. 659 del 2024. Dichiara inammissibile l’impugnazione del preavviso di sopralluogo, privo di efficacia lesiva. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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