Carta docente in ottemperanza: condanna, commissario ad acta e astreintes (TAR Lombardia n. 88 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento del titolo esecutivo formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera il commissario ad acta già nominato, che adotta tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La richiesta di astreintes, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è accolta con decorrenza dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione ai difensori antistatari.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2001/2024, pubblicata il 17.04.2024, che ha accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione e alla rifusione delle spese di lite.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, effettuata il 18.04.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiuta, sia per la sorte capitale che per le spese. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 13.08.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penale di avvenuto ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa dei ricorrenti risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento degli obblighi portati dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 2001/2024 del Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio, avvalendosi della struttura regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità decorre però dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e deve essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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