La sopraelevazione si misura sull’altezza fisica e richiede la certificazione statica (TAR Lombardia n. 2049 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della sopraelevazione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 90, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, si individua sul piano fisico-strutturale dell’intervento e non su quello dell’altezza rilevante a fini urbanistici. La realizzazione di un nuovo locale posto al di sopra dell’ultimo piano, che occupa lo spazio prima destinato a copertura e trasforma il sottostante vano tecnico in porzione abitabile, comporta un incremento del carico strutturale e integra una sopraelevazione. Ne consegue l’obbligo di produrre la certificazione dell’ufficio tecnico regionale sull’idoneità statica dell’edificio e, ove le norme di PGT lo prescrivano, l’atto unilaterale d’obbligo previo parere della commissione paesaggio. Il rilascio di tale documentazione in data successiva al provvedimento inibitorio non sana il difetto originario. In presenza di un atto fondato su più ragioni indipendenti, il rigetto delle censure contro una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un edificio alberghiero in Milano, ha presentato tre SCIA — nel dicembre 2017, nell’aprile e nel novembre 2019 — per interventi che prevedevano la modifica distributiva del piano ottavo e la costruzione, al piano nono, di una porzione di solaio e di una tettoia a protezione degli impianti in copertura. Con provvedimento del 20 dicembre 2019 il Comune di Milano ha esercitato il potere inibitorio ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, rilevando tra l’altro che gli interventi comportavano sopraelevazione e richiedevano la certificazione prevista dall’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 e un atto unilaterale d’obbligo previo parere della commissione paesaggio.
La società ha impugnato l’atto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; intervenuta l’opposizione del Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la causa è stata trasposta davanti al TAR Lombardia. La ricorrente ha sostenuto che gli interventi non integrassero sopraelevazione e che la certificazione fosse comunque stata prodotta nel febbraio 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame delle censure relative alla qualificazione dell’intervento come sopraelevazione. L’art. 90, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 subordina la possibilità di sopraelevare edifici esistenti al rilascio di un certificato dell’ufficio tecnico regionale che indichi il numero massimo di piani realizzabili e l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico. La disposizione persegue una finalità di staticità e sicurezza dell’edificio: il discrimine è dunque il profilo strutturale, non il carico urbanistico dell’intervento.
Sul piano fattuale il raffronto tra le tavole comunali e la documentazione di parte mostra un immobile di otto piani, l’ultimo destinato ad attrezzature tecniche, con copertura piana e un piccolo locale. Il progetto prevede un nuovo locale che occupa l’intera copertura per ospitare gli impianti, mentre il piano sottostante, per effetto dello scomputo dei corridoi distributivi ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge regionale n. 7 del 2017, diviene piano camere. L’intervento incide quindi sui parametri di staticità e va qualificato come sopraelevazione.
Il Collegio esclude il richiamo all’art. 4.8 delle norme di attuazione del piano delle regole, che esclude dal computo dell’altezza i piani non abitabili: la norma invocata opera su un piano urbanistico, mentre l’art. 90 richiama l’altezza fisica. Analoga conclusione vale per le previsioni di PGT sui Tessuti Urbani Compatti a Cortina, che impongono l’atto unilaterale d’obbligo previo parere della commissione paesaggio ogniqualvolta l’intervento comporti una modifica fisica dell’edificio. La stessa ricorrente ha riconosciuto tale modifica presentando la SCIA del novembre 2019 in sostituzione del permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La certificazione prodotta nel febbraio 2020 è irrilevante perché successiva all’atto impugnato. Accertata l’infondatezza di queste censure, il Collegio ritiene superfluo l’esame dei restanti motivi, richiamando l’orientamento dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015: in caso di atto fondato su ragioni indipendenti, il rigetto delle censure contro una sola di esse sorregge il provvedimento. L’interesse allo scrutinio delle altre è futuro e condizionato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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