Ottemperanza al giudicato e penalità di mora con saggio legale (TAR Lombardia n. 480 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta. Sussistendo i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora va fissata, su richiesta di parte, nella misura del saggio d’interesse legale, che il legislatore considera non manifestamente iniqua. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Il termine finale coincide con il pagamento ovvero con il trasferimento effettivo dei poteri al commissario. La misura si calcola sul capitale liquidato, incluse le spese di giudizio, con esclusione di interessi maturati, i.v.a., c.p.a. e altri contributi.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni patiti dai congiunti di un minore deceduto per una malattia contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto. La pronuncia aveva liquidato somme distinte per il danno ereditario e per i danni iure proprio dei familiari, oltre al rimborso delle spese di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato spontanea esecuzione alla condanna, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato non contestato: l’amministrazione non ha eseguito la sentenza del Tribunale di Milano ed è ancora inadempiente. Verifica poi le condizioni di ammissibilità del rimedio. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata con formula esecutiva al Ministero. Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il ricorso è quindi fondato. L’amministrazione va condannata a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione a cura dei ricorrenti, un commissario ad acta, nominato nel Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa Direzione.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Quanto alla penalità di mora, il giudice richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. unico, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La disposizione consente di fissare, su richiesta di parte e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il termine finale è individuato nel momento del pagamento ovvero nel trasferimento effettivo del potere al commissario, secondo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, richiamato dal Collegio. La misura si calcola sul capitale liquidato, incluse le spese, esclusi interessi, i.v.a., c.p.a. e contributi, e può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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