Carta docente tra giudicato e ottemperanza commissario ad acta e spese ridotte (TAR Piemonte n. 1866 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’infruttuosa decorrenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, ove questi sia un dipendente pubblico, resta assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014 e soggette a dimidiazione, possono essere ulteriormente ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione. È doverosa la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti ove emergano profili di danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, con la quale era stata accertata la debenza delle somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, quantificate complessivamente in € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale in ordine al caricamento degli importi sulle carte docenti. Si provvede alla distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., restando ferma la refusione del contributo unificato.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio, in Roma, per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale