Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1808 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, accertata la perdurante inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina il commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva nel termine successivo, eventualmente avvalendosi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Il ritardo maturato dall’amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 523/2024 del 24 giugno 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente, per l’importo annuo di euro 500,00 e per gli anni scolastici specificati in sentenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione dell’interessata, oltre alle spese di giudizio attribuite ai procuratori antistatari.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio, con ordinanza dell’11 giugno 2026, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero intimato, in quanto la precedente notifica era stata effettuata unicamente presso la sede legale e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege. La notifica è stata poi eseguita a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale, senza che il Ministero si costituisse in giudizio.
Nel merito, il TAR ha rilevato che, al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di Carta docente. La Corte ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.
Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché, ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato dall’amministrazione ha inoltre giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo quanto stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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