Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1805 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e adotta le misure attuative necessarie. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 rendono dovuta l’esecuzione, non sussistendo alcun ostacolo normativo. L’amministrazione va condannata a dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, con nomina, in caso di inerzia, del commissario ad acta chiamato a provvedere nel successivo termine. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza n. 53/2025 del 22.01.2025 il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, accertava il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre accessori, e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione. Il titolo era notificato in forma esecutiva all’amministrazione e passava in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria.

Non essendo stata data esecuzione alla sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. L’amministrazione si costituiva con comparsa di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del contenuto del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente con gli accessori ivi indicati. Verifica quindi la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto a tale obbligo.

Il percorso argomentativo si snoda sul piano dell’esecuzione del titolo. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e l’ampio decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato, escludono ogni ostacolo normativo alla corresponsione delle somme. Non risultando conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è fondato e va accolto.

Il TAR dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, con le modalità e gli accessori riconosciuti in sentenza, e assegna un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In difetto, nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, chiamato a provvedere nel successivo termine di sessanta giorni, potendosi avvalere del pagamento in conto sospeso ex art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Quanto alle misure coercitive, il ritardo maturato dall’amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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