Ottemperanza al silenzio e limiti dell’effetto conformativo sul diniego di incentivi (Cons. Stato n. 5119 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il perimetro del vincolo conformativo è delimitato dal petitum e dalla pronuncia da eseguire: ove il giudice amministrativo abbia accertato soltanto l’illegittimità del silenzio inadempimento, l’amministrazione ottempera emanando un provvedimento che rivaluti la posizione dell’interessato alla luce delle sopravvenienze di fatto e di diritto. Non è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, la determinazione che, riesaminando l’istanza, neghi la reviviscenza della qualifica originaria, non avendo il giudicato imposto la riattivazione del rapporto incentivante. I profili di illegittimità dedotti avverso tale provvedimento esulano dal giudizio di ottemperanza e restano devoluti al giudizio di merito a seguito della conversione del rito. Gli esiti del processo penale non incidono sull’ottemperanza e non determinano alcuna nullità, stante la piena autonomia tra interdittiva antimafia e vicenda penale.

Il Fatto

Una società titolare di un parco eolico ottenne dal Gestore dei servizi energetici la qualifica di impianto alimentato a fonti rinnovabili e l’ammissione al regime dei certificati verdi. Dopo un procedimento penale a carico del legale rappresentante e il sequestro preventivo dell’impianto, il Gestore sospese l’erogazione degli incentivi in attesa dell’informativa antimafia e, sopravvenuta l’interdittiva della prefettura, ne dispose la decadenza e la revoca.

Rimosso il sequestro e intervenuta un’informativa liberatoria, la società propose istanze di riesame rimaste senza riscontro. Il TAR Lazio, con sentenza passata in giudicato, accertò l’illegittimità del silenzio inadempimento. Il Gestore riscontrò quindi con un provvedimento di rigetto, avverso il quale la società propose ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità per violazione del giudicato. Il TAR respinse l’istanza e convertì il rito; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio di ottemperanza esclusivamente alla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio. Le doglianze relative ad asseriti vizi del provvedimento di riesame sono estranee al perimetro, essendo oggetto del giudizio di merito pendente dinanzi al TAR dopo la conversione del rito.

Nel merito, il provvedimento non è nullo per violazione del giudicato ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. La sentenza ottemperanda non ha mai imposto di riattivare la qualifica originaria, ma solo di rivalutare la posizione della società alla luce delle sopravvenienze, compresa l’informativa liberatoria. Il Gestore ha svolto tale valutazione, reputando l’informativa efficace ex nunc e non ex tunc. Il dato testuale della pronuncia esclude un vincolo conformativo più stringente.

Quanto agli esiti del processo penale, la Corte li ritiene assorbenti e comunque irrilevanti sul piano della nullità, per l’assenza dei vizi tassativamente previsti dalla norma e per la piena autonomia tra interdittiva antimafia e vicenda penale, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4707 del 2024 e n. 2826 del 2022.

Le censure di contrasto con il diritto dell’Unione e con la Costituzione sono giudicate inconferenti, poiché condurrebbero semmai all’annullabilità e non alla nullità, e in ogni caso assorbite. Il Gestore ha dunque ottemperato all’effetto conformativo senza eccedere i limiti, né può ordinarsi la reviviscenza ab origine del rapporto incentivante. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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