Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’accredito al Ministero (TAR Veneto n. 1640 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche avverso l’inesecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, avente ad oggetto l’adempimento di un obbligo della pubblica amministrazione. La notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti processuali per l’ammissibilità del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, era rimasta ineseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al TAR Veneto, rimasto ritualmente notificato ma privo di costituzione dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificando la sussistenza dei presupposti: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, e l’avvenuta notifica in forma esecutiva al Ministero, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

Nel merito, il giudice ha chiarito che l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per dare attuazione alle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario rimaste ineseguite, trattandosi dello strumento apprestato “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

L’inottemperanza dell’amministrazione è stata ritenuta sussistente, non avendo il Ministero fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha quindi ordinato l’accredito della somma sul portafoglio “carta docente”, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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