Requisiti CRAP: piano interrato e istruttoria viziata sulla graduatoria (TAR Puglia n. 631 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche non possono essere allocate in piani interrati, dovendosi qualificare il piano in base alla superficie laterale controterra e non alla presenza di intercapedini. La valutazione comparativa delle istanze di localizzazione è illegittima quando omette di considerare la raggiungibilità, l’allocazione in zona residenziale servita dal trasporto urbano e i servizi aggiuntivi per l’utenza. Il giudizio di compatibilità regionale e i titoli edilizi sono annullabili se fondati su un’istruttoria carente in ordine ai requisiti strutturali minimi e igienico-sanitari. L’omessa impugnazione incidentale dei punteggi preclude la contestazione della posizione del ricorrente.
Il Fatto
La Regione Puglia, con il R.R. n. 18/2014 e il successivo R.R. n. 20/2020, disciplina i requisiti delle CRAP e incrementa di una unità il fabbisogno per l’A.s.l. BAT, destinandolo al Comune di Trani. Pervenute due istanze di autorizzazione alla realizzazione di una residenza di dodici posti letto, la Regione assegna al concorrente 18 punti e alla ricorrente 16, esprimendo parere favorevole di compatibilità sull’istanza risultata prima in graduatoria.
La ricorrente impugna la determinazione n. 314/2021 e gli atti connessi, deducendo l’inammissibilità dell’istanza concorrente per allocazione al piano interrato e il difetto di istruttoria nella comparazione. Seguono tre motivi aggiunti avverso il permesso di costruire, l’autorizzazione comunale alla realizzazione e i provvedimenti sanitari sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il parere sfavorevole dell’A.s.l. e il parere urbanistico comunale hanno valore endoprocedimentale e sono recepiti negli atti impugnati. La censura sulla violazione dell’art. 8 L.R. n. 33/2007 è già contenuta nel ricorso introduttivo. L’impugnazione del permesso di costruire è tempestiva, poiché il termine decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto, non dalla pubblicazione all’albo, e il Comune avrebbe dovuto notificarlo al controinteressato sostanziale.
Nel merito, la qualificazione del piano dipende dalla superficie laterale controterra. La tesi della controinteressata, che esclude la muratura prospiciente l’intercapedine, è respinta: diversamente si escluderebbe sempre l’esistenza di piani interrati isolati. La verificazione accerta un rapporto dell’84,13%, superiore ai due terzi. I locali delle CRAP non possono dunque essere allocati nell’interrato.
La valutazione comparativa è viziata. Per la raggiungibilità e l’allocazione in zona residenziale la struttura della ricorrente è più accessibile, essendo ubicata nel centro urbano e servita dal trasporto pubblico. I servizi aggiuntivi per i familiari sono realmente presenti solo nella struttura della ricorrente. Il punteggio sulla superficie interna è invece confermato.
Il Comune ha autorizzato la realizzazione senza attendere gli esiti della verificazione e senza notiziare la ricorrente. La struttura è esterna al centro abitato secondo il PUG, presenta locali controterra privi di intercapedine e non rispetta le prescrizioni sull’accessibilità di cui al D.M. n. 236/1989. La Regione e l’A.s.l. hanno concluso favorevolmente su una struttura priva dei requisiti minimi.
Il Collegio accoglie ricorso e motivi aggiunti, annullando gli atti in parte qua e lasciando salva la facoltà di rideterminazione. Compensa le spese e pone quelle della verificazione a carico della Regione.
Nota della Redazione
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