Verifica di anomalia parametrata alla sola parte ribassabile dell’offerta (TAR Sardegna n. 274 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta economica, quando la lex specialis e la normativa primaria escludono dal ribasso i costi della manodopera, va condotta raffrontando l’offerta con la sola parte ribassabile dell’importo posto a base di gara, al netto di tali costi. È illogico parametrare la soglia di scostamento a voci predeterminate e insuscettibili di ribasso, irrilevanti ai fini della formulazione dell’offerta. Il giudizio di inattendibilità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per errori evidenti o chiari difetti di motivazione e istruttoria. La motivazione che dia conto dello scostamento delle singole voci di costo rispetto al mercato e delle ricadute sulla qualità del servizio resiste al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Comune di Nuoro ha indetto una procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento quinquennale del Servizio di Comunità integrata per anziani, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I concorrenti calcolavano il ribasso sulla somma di euro 1.166.653,15, pari alla differenza tra l’importo complessivo a base di gara di euro 5.456.750,00 e il costo della manodopera di euro 4.290.096,85, insuscettibile di ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente, classificatasi prima, è stata invitata a giustificare la propria offerta, avendo la stazione appaltante rilevato uno scostamento del 30,469% rispetto alla parte ribassabile. La cooperativa ha contestato l’esistenza stessa dello scostamento, sostenendo il confronto con l’importo complessivo a base di gara. Acquisite le giustificazioni, il RUP ha ritenuto inattendibile l’offerta su alcune voci di costo ed ha disposto l’esclusione dalla gara. Respinta l’istanza cautelare, confermata in appello, il Comune ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata. Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso le censure alla determinazione di aggiudicazione, chiedendo subentro e, in subordine, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la modalità di calcolo della soglia del 10% prevista dalla legge di gara. Secondo la ricorrente, il raffronto andrebbe operato con l’intero costo stimato a base di gara e non con la sola parte ribassabile: così l’offerta non avrebbe superato la soglia, cadendo il presupposto dell’inattendibilità. Il Collegio ritiene la censura non fondata. Il confronto con la sola parte suscettibile di ribasso è logicamente e testualmente coerente con la legge di gara e con l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.
La ragione è stringente: i costi della manodopera erano predeterminati e insuscettibili di ribasso, dunque irrilevanti ai fini della formulazione dell’offerta economica. Legare la verifica di attendibilità a voci sottratte alla concorrenza sul prezzo snaturerebbe il senso dell’anomalia, che attiene alla sostenibilità della parte dell’offerta effettivamente rimessa alla discrezionalità del concorrente.
Il secondo motivo contesta il giudizio di inattendibilità per violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e delle clausole del Capitolato, oltre che per travisamento e difetto di motivazione. Il Tribunale ricorda che i giudizi di verifica dell’anomalia mirano ad accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta attraverso un’analisi globale e sintetica, espressiva di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori evidenti o chiari difetti di motivazione e istruttoria, richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 218 del 2024 e Sez. V n. 802 e n. 3854 del 2024.
Nel caso concreto tali vizi non sussistono. La motivazione dell’esclusione è esaustiva: evidenzia il rilevante scostamento del 30,469%, le incongruenze su specifiche voci di spesa, la mancata copertura degli oneri di sicurezza dichiarati e le ricadute sulla qualità del servizio, in un appalto rivolto a persone non autosufficienti e caratterizzato da un’elevata base d’asta giornaliera. Non appaiono ictu oculi irragionevoli le valutazioni negative sui costi di pulizia, lavanderia, assicurazioni e farmaci, ritenuti distanti dalla media del mercato locale.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti vittoriose.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.