Ottemperanza per il beneficio ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 787 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non adduca alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo accoglie il ricorso dichiarando l’inottemperanza del giudicato e assegnando all’Amministrazione il termine di trenta giorni per l’esecuzione, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario ad acta, quale strumento acceleratorio, rende non necessaria la condanna dell’Amministrazione all’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., salvo che ricorrano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 30 settembre 2024, aveva accertato il diritto del docente ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme ivi indicate.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la liquidazione di un indennizzo per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stata eseguita la sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva infatti opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento dell’incarico.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta, non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.
L’Amministrazione resistente è stata infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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