Revisione prezzi in appalto di servizi e giurisdizione ordinaria se clausola vincolata (TAR Toscana n. 1583 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. opera quando la clausola contrattuale lascia permanere in capo all’amministrazione un potere di valutazione discrezionale. Qualora invece la clausola fissi in modo certo e obiettivo l’an e il quantum del compenso revisionale, la pretesa dell’appaltatore si configura come mera pretesa di adempimento contrattuale e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, società affidataria del servizio di pulizia per gli istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato a far data dal settembre 2018, in relazione alle prestazioni rese fino al termine del rapporto, oltre agli interessi moratori. La domanda si fondava sull’art. 10, comma 5, della Convenzione e sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che ancorano l’aggiornamento del canone alla variazione dell’indice ISTAT FOI verificatasi nell’anno precedente.

L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza della ricorrente per non aver presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è giunta alla decisione sull’eccezione pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Tale disposizione, osserva il Tribunale, è interpretata univocamente nel senso di includere sia le contestazioni sulla spettanza del riconoscimento sia quelle sull’importo quantificato (viene citata Cons. Stato, sez. III, n. 2157/2022).

L’ambito della giurisdizione esclusiva ha assunto portata ampia e generale per il concorso di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, includendo le ipotesi in cui la clausola implichi la permanenza di un potere dell’amministrazione committente con margine di valutazione discrezionale (richiamati Cons. Stato, sez. III, n. 7291/2023 e n. 5651/2022, che a sua volta cita Cass. civ., SS.UU., ord. n. 35952/2021).

Tale portata incontra però un limite quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo: in tal caso la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, che ricade nella giurisdizione ordinaria (Cass. civ., SS.UU., n. 18374/2023 e n. 3935/2022; Cons. Stato, sez. V, n. 1069/2024; TAR Toscana, sez. I, n. 504/2024; TAR Salerno, sez. I, n. 1569/2024).

Il Collegio conforta l’orientamento con la giurisprudenza costituzionale: la giurisdizione esclusiva ha ragion d’essere solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando il proprio potere autoritativo (Corte cost. n. 204/2004), mentre è incostituzionale la devoluzione di comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto (Corte cost. n. 191/2006).

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la clausola invocata individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri per determinare l’importo, ancorando il diritto a criteri certi e obiettivi. Anche il richiamo ai dati dell’art. 7, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 concerne costi standardizzati e pubblicati annualmente dall’ISTAT: dati obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa né discrezionale compete alla P.A. Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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