Accolta l’ottemperanza per il mancato accredito della carta del docente al supplente (TAR Sardegna n. 672 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, dovendo il giudice dell’esecuzione limitarsi a verificare l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo scaturente dalla sentenza. Il mancato riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente, disposto in favore di un supplente dal giudice del lavoro, integra un inadempimento che legittima la nomina, sin da subito, di un commissario ad acta, il quale, in caso di incapienza dei fondi, può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. L’affidamento dell’incarico commissariale ad un dipendente della stessa Amministrazione debitrice esclude la liquidazione di un compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 2.000,00 da accreditarle sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione nell’agosto del 2024, senza che quest’ultima provvedesse all’adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale disposizione impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione si fonda sulla natura dell’ottemperanza quale giudizio volto a garantire l’esecuzione del giudicato. In tal senso, la verifica del giudice è limitata all’accertamento dell’effettiva ottemperanza, non potendo egli sindacare il contenuto sostanziale della pronuncia da eseguire. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha dimostrato di aver dato corso all’ordine giudiziale di erogare il beneficio, così integrando l’inadempimento.
Coerentemente, il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni per porre in essere tutti gli atti necessari. Con riguardo alle modalità dell’intervento commissariale, è stata esclusa la liquidazione di un compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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