Revoca in autotutela della gara e obbligo di motivazione specifica (TAR Lombardia n. 1747 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, esige una motivazione specifica e puntuale che indichi le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della scelta. L’Amministrazione deve dare conto della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, incluso l’interesse del destinatario del provvedimento revocando. Il mero richiamo ai presupposti di legge, senza alcun supporto fattuale, integra una motivazione apparente e rende l’atto illegittimo. Il potere discrezionale di revoca resta fermo, ma il suo esercizio deve rispettare i principi e le regole della legge n. 241 del 1990, per evitare provvedimenti arbitrari e immotivati.
Il Fatto
La società appaltante avviava, per conto della controllata, una procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro triennale avente ad oggetto la fornitura di riduttori di utenza. La società ricorrente presentava offerta nei termini e, su richiesta della stazione appaltante, formulava un miglioramento dell’offerta economica, come previsto dalla lettera di invito. Con provvedimento del 30.1.2024 la committente revocava in autotutela l’intera procedura.
Contro tale atto la società proponeva ricorso, affidato a un unico motivo, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Nessuna delle società intimate si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio escludeva il rinvio della trattazione, essendo la controversia matura per la decisione; un Differimento si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione e all’art. 2 del c.p.a..
Nel merito il ricorso è fondato. La ricorrente lamentava il difetto di motivazione del provvedimento, per violazione degli art. 3 e 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Il Collegio richiama la disciplina della revoca, ammessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento non prevedibile della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’Amministrazione deve però indicare i motivi, ossia le ragioni giuridiche e fattuali, che l’hanno indotta alla revoca.
Sul punto il Tribunale richiama TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 14674 del 2023, secondo cui l’apprezzamento discrezionale postula una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, incluso l’interesse del destinatario del provvedimento revocando, e richiede una specifica e puntuale motivazione sulla ravvisata prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione.
Nel caso concreto l’atto impugnato presenta una motivazione assolutamente apodittica. Nelle premesse la stazione appaltante si limita ad affermare l’intervenuta sussistenza di nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto per sopravvenute ragioni di opportunità non prevedibili all’indizione della procedura, per poi concludere per una rivisitazione complessiva della documentazione di gara. La motivazione è dunque apparente, risolvendosi nel mero richiamo ai presupposti di legge. Appare inoltre criptica l’affermazione sul mutamento della situazione di fatto, non comprendendosi in che consistano le dedotte esigenze della stazione appaltante.
Il Collegio ribadisce che non si nega l’esistenza di un potere discrezionale di revoca, ma che il suo esercizio deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole della legge n. 241 del 1990, a presidio contro atti arbitrari e immotivati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento integrale del provvedimento impugnato e salve le successive determinazioni delle società evocate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna solidale delle società intimate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.