Vincoli urbanistici conformativi non soggetti a decadenza quinquennale (TAR Sicilia n. 3247 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il discrimine tra vincolo espropriativo e vincolo conformativo risiede nella attitudine della destinazione urbanistica a svuotare il contenuto del diritto di proprietà su un bene determinato, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, ovvero a incidere su una generalità di beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti in ragione delle caratteristiche intrinseche della zona. Solo i vincoli di natura espropriativa sono soggetti alla decadenza quinquennale e impongono indennizzo; i vincoli conformativi hanno validità a tempo indeterminato. Ove le norme tecniche di attuazione lascino residuare uno spazio di intervento del privato, anche in regime di concessione, la destinazione di zona ha natura meramente programmatico-conformativa e non sottintende un vincolo ablatorio. L’assenza della decadenza esclude la configurabilità stessa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza di riclassificazione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di due superfici di terreno nel Comune di Vittoria, hanno chiesto la riclassificazione urbanistica dei lotti a seguito dell’asserita decadenza del vincolo espropriativo impresso dal P.R.G. comunale, per inutile decorso del termine quinquennale. Le aree risultavano destinate, secondo il certificato di destinazione urbanistica, in parte ad area “G6”, in parte a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport e, per un lotto, interamente ad attrezzature pubbliche per l’istruzione.

Dopo reiterate diffide, da ultimo con istanza prot. 26303 del 7.06.2023 rimasta senza riscontro, i ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha resistito sostenendo la natura conformativa dei vincoli e l’insussistenza dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra il terzo e il secondo comma dell’art. 42 Cost.: l’espropriazione si distingue dai limiti imposti alla proprietà per assicurarne la funzione sociale. I vincoli espropriativi concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica; il vincolo conformativo attiene invece alla zonizzazione del territorio e incide su una pluralità indifferenziata di soggetti. Richiamando C.G.A.R.S. n. 476 del 14.04.2022 e C.G.A.R.S. n. 298 del 09.03.2022, il Tribunale esclude che le destinazioni in esame abbiano carattere ablatorio.

Quanto all’area “G6”, le N.T.A. consentono sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, previa concessione edilizia, di ristrutturazione edilizia e demolizione con riedificazione senza aumento di volume: il diritto di proprietà non subisce svuotamento totale. La classificazione non riguarda beni determinati né è operata in vista della localizzazione puntuale di un’opera pubblica.

Per gli spazi attrezzati a parco e per il gioco, in coerenza con TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2478 del 26.07.2021 e con Cons. Stato, sez. IV, n. 5842 del 02.07.2024, si tratta di limitazioni funzionali a obiettivi di interesse pubblico. Poiché le N.T.A. ammettono la realizzazione degli impianti previa approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata, residua uno spazio di iniziativa privata o promiscua: il vincolo è programmatico-conformativo.

Analoga conclusione vale per le attrezzature pubbliche per l’istruzione: la norma tecnica prevede il rilascio di singola concessione edilizia per la costruzione di edifici scolastici, così consentendo uno sfruttamento economico privatistico armonico con la destinazione impressa. La destinazione ad edilizia scolastica configura un tipico vincolo conformativo, come affermato da Cass. civ., sez. I, n. 10085 del 17.05.2016 e da TAR Sardegna, sez. I, n. 345 dell’08.05.2023.

Da ciò il Collegio ricava che i vincoli non sono soggetti alla decadenza quinquennale e hanno validità a tempo indeterminato, senza obbligo di indennizzo. Non essendo intervenuta alcuna decadenza ex lege, non sussiste il denunciato silenzio rifiuto e il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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