Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2738 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che riconosce al docente con contratto a tempo determinato il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, grava sull’Amministrazione, costituitasi in giudizio, l’onere di provare l’avvenuto adempimento, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere probatorio. La mera trasmissione dei dati della sentenza e della parte all’ente gestore, finalizzata all’accredito sul borsellino elettronico, non integra prova dell’esecuzione del giudicato. Ove permanga l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza integrale entro un termine e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa quando, per natura ed entità del credito, risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con la sentenza n. 165/2026, ha riconosciuto alla ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, il diritto di usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, al pari dei docenti di ruolo, per il servizio di insegnamento prestato negli anni scolastici indicati nella decisione.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha però dato esecuzione al dictum. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando una nota con cui ha riferito di aver trasmesso all’ente competente i dati della sentenza e della ricorrente per l’accredito sul borsellino elettronico. La ricorrente ha replicato di non aver ricevuto alcuna somma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto. L’unico adempimento documentato riguarda il pagamento delle spese legali, sul quale la difesa non ha insistito nella memoria.

Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; spettava pertanto all’Amministrazione provare l’estinzione o l’inefficacia di quel diritto.

L’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto né ha compiutamente provato il pagamento delle somme dovute a titolo di Carta del docente. Si è limitata a depositare una nota con cui riferisce di aver trasmesso all’ente competente i dati della sentenza e della parte per l’accredito sul borsellino elettronico personale. Tale trasmissione, osserva il Collegio, non equivale all’accredito, tanto più che la ricorrente ha confermato di non aver ricevuto le somme.

Il ricorso è dunque accolto e ordinato al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni.

Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: il Collegio richiama per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, richiamando sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. È invece esclusa la penalità di mora, manifestamente iniqua per natura ed entità del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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