Ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3742 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del decisum e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ente. La disciplina dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ma la relativa domanda non è di accoglimento automatico. Le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico costituiscono fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. e integrano concrete ragioni ostative non solo a ridurre l’importo della penalità di mora, ma ad escluderne la stessa applicazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2655 del 22.07.2024, nella parte in cui condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in quella pronuncia con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Oltre all’ordine di esecuzione, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi della disciplina sull’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza da eseguire è stata notificata presso la sede dell’ente il 23 luglio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla segreteria del TAR Catania il 5 maggio 2025. Dal momento della notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni e gli enti pubblici non economici.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, fissando il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il segretario dell’ente locale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso lo stesso.

La parte più rilevante della decisione riguarda l’ampiezza dei poteri commissariali. Il giudice ha precisato che il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di fissazione della somma dovuta a titolo di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico sono state qualificate come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., richiamando sul punto TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 81 del 2024 e TAR Umbria, sez. I, n. 782 del 2023. Tali circostanze, secondo il Tribunale, non solo mitigano l’importo ma escludono la stessa applicazione dell’astreinte, configurando concrete ragioni ostative.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, con condanna dell’ente al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *