Ottemperanza alla Carta docente e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2666 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo divenuto definitivo, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.; incombe invece sull’amministrazione, in forza dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ossia l’avvenuta esecuzione del giudicato. La mancata costituzione dell’ente intimato e l’assenza di allegazioni difensive rendono incontroversa la persistenza dell’obbligo di ottemperanza. L’ottemperanza comprende le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione, ma non le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con sentenza n. 2399/2024 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 1.500,00 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 13 dicembre 2024 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, nulla è stato corrisposto. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, con vittoria delle spese distratte in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su questi presupposti non si sollevano questioni.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha assolto il proprio onere producendo il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, richiamata dall’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm..

Spettava dunque all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di quel titolo o l’avvenuto adempimento. Il Ministero non si è costituito e non ha offerto alcuna prova contraria. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Il Collegio delimita l’oggetto dell’esecuzione. Sono dovute anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, ma solo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. deriva da una scelta libera del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e ne estende l’applicazione per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio considera il carattere seriale della controversia e la sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *