La PEC al Ministero esegue il giudicato sulla Carta docente: ottemperanza accolta (TAR Calabria n. 1966 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, l’interessato assolve all’onere procedimentale impostogli dall’amministrazione mediante l’invio, all’indirizzo PEC indicato dall’Ufficio scolastico regionale, della sentenza con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità dovute. Una volta perfezionato tale adempimento e decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta. I compensi per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 329 del 3 febbraio 2023, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e aveva condannato il Ministero dell’istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 1° marzo 2023 e successivamente, l’11 giugno 2023, tramite PEC all’indirizzo dedicato alla direzione generale del personale scolastico, completa di codice fiscale e annualità. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo che nessun ulteriore adempimento fosse dovuto e che spettasse alla docente attivarsi per l’accredito sul proprio borsellino elettronico secondo le indicazioni del sito istituzionale, non seguite dalla ricorrente. Il Tribunale ha quindi disposto un’istruttoria con ordinanza del 22 settembre 2025, n. 1470, rimasta senza ulteriori riscontri dalle parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via prioritaria lo stato di esecuzione del giudicato e la posizione della ricorrente rispetto agli oneri procedimentali che l’amministrazione assumeva non assolti. Dagli atti e dai documenti di causa è risultato che la ricorrente ha correttamente adempiuto alle indicazioni rese in materia di Carta elettronica del docente dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria, inviando la PEC all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it con la sentenza e l’indicazione del codice fiscale e delle annualità dovute.

L’eccezione ministeriale di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, fondata sul preteso mancato perfezionamento dell’iter di accredito, è stata pertanto superata: l’adempimento richiesto non coincide con l’attivazione della procedura informatica indicata dall’amministrazione, ma si esaurisce nella comunicazione dei dati necessari all’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha inoltre accertato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione del 4 agosto 2023, e che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione ha quindi integrato il presupposto per l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Accolta l’ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura della ricorrente. Per il caso di protratta inottemperanza ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva.

Sui costi dell’attività commissariale il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015: ancorché dettata per i decreti decisori in materia di equa riparazione, essa è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo della giurisprudenza amministrativa in materia. La statuizione sulle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in complessivi euro 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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