Ottemperanza al giudicato e Carta docente (TAR Toscana n. 1908 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Accertata la mancata esecuzione e l’osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice fissa un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/2023. Il giudice del lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento del beneficio.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di accreditamento delle somme dovute, la condanna del Ministero alla penalità di mora e, in caso di persistenza dell’inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del Tribunale di Grosseto è stata notificata al Ministero in data 21 febbraio 2024 ai fini esecutivi ed è frattanto passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del medesimo tribunale.
Il giudice amministrativo verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. Osserva che il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è stato osservato, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta il 18 settembre 2025.
Nel merito, dagli atti non risulta alcuna esecuzione da parte del Ministero. Il giudizio di ottemperanza è quindi fondato: al Ministero debitore va ordinata l’esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio modula inoltre i rimedi per l’ipotesi di inerzia. Nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, con facoltà di delega, perché provveda nei sessanta giorni successivi all’inutile decorso del primo termine. Il ritardo già maturato giustifica poi la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Collegio richiama espressamente il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che ancora la decorrenza della penalità al momento dell’ordine di pagamento e non alla sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi analoghi precedenti; sono distratte a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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