Ottemperanza della Carta docente e poteri illimitati del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2634 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione e il decorso inutile del termine di legge; incombe invece sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697 c.c., provare l’avvenuta esecuzione o l’estinzione del diritto. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non incontra i limiti delle proprie ordinarie attribuzioni: può essere delegato a qualsiasi dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno di competenze. Egli può attingere ai capitoli di spesa destinati alla finalità o a qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza quando le funzioni siano affidate a un dirigente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, con sentenza n. 320/2025 pubblicata il 05.02.2025, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione di 1.000,00 euro oltre accessori.
Passata la sentenza in giudicato e ritualmente notificata, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito neppure dopo la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza collegiale n. 1205 del 24.04.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento integrale da parte dell’amministrazione.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi vi ha interesse. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; spettava al Ministero provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. L’amministrazione non si è costituita, e l’onere non è stato assolto.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici.
Il Collegio si sofferma ampiamente sui poteri del commissario. L’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato: può essere commissario qualsiasi soggetto, pubblico o privato, dotato di competenze adeguate. La facoltà di delega può quindi essere esercitata a favore di qualunque altro soggetto della stessa amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento e delle relative Direzioni generali. La ratio è impedire che le modifiche del riparto interno di competenze, specie nell’amministrazione già inadempiente, diventino un ulteriore motivo di ritardo.
Sul piano patrimoniale, il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati alla finalità, qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, richiamando in proposito TAR Umbria, Sez. I, 20.01.2025, n. 34. Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che nel caso di specie è la stessa amministrazione inadempiente, secondo TAR Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439 e TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 30.03.2026, n. 458. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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