Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5236 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni. Accertata l’inerzia e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta e integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6598/2024 del 12.10.2024. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata. Chiede la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiamato il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., verifica la sussistenza dei presupposti processuali e considera rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.

Quanto al titolo, la sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il giudice sottolinea che, per effetto del D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvederà su richiesta della ricorrente, ove l’amministrazione sia ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni, curando l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il giudice precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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