Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 677 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al titolo esecutivo di condanna, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertato che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un nuovo termine per provvedere. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario e le spese di lite. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’ente resistente consolida il credito azionato.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento, in favore del ricorrente, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino al 2021/22. La sentenza, pubblicata il 16.02.2023, è passata in giudicato.
Il ricorrente ha notificato il titolo all’amministrazione, che lo ha ricevuto in data 12.6.24, e ha poi agito per l’ottemperanza deducendo il decorrere del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Ha chiesto l’ordine di pagamento della Carta Docente per euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorso ha quindi superato la verifica di ammissibilità sotto il profilo della decorrenza del termine.
Sul piano dell’effettivo adempimento, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’ente resistente, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Da tali rilievi il giudice ha tratto la dichiarazione di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il relativo compenso, posto a carico dell’ente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il dispositivo accoglie il ricorso, accerta l’inottemperanza, ordina il pagamento nel termine indicato e nomina il commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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