Eterointegrazione ARERA solo al prezzo massimo, non in aumento (TAR Lombardia n. 3591 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo tariffario introdotto dall’ARERA con le delibere n. 443/2019 e n. 363/2021 non determina una eterointegrazione dei contratti di appalto in corso di esecuzione operante in aumento rispetto ai corrispettivi pattuiti. Le entrate tariffarie risultanti dal P.E.F. e dalle delibere di approvazione comunali costituiscono prezzi massimi del servizio, ai sensi dell’art. 2, comma 17, legge n. 481/1995, e non valori minimi garantiti al gestore. L’ente territorialmente competente può pattuire un prezzo inferiore, preservando le efficienze conseguite mediante la gara. L’adeguamento del canone segue perciò la disciplina della revisione dei prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, non il meccanismo sostitutivo degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

Un Comune affidava mediante gara il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, per il periodo 2016-2021, aggiudicandolo a una società di gestione. Il contratto veniva stipulato solo nel 2021, con esecuzione anticipata risalente al 2016, e la sua durata era poi prorogata con più determinazioni dirigenziali, da ultimo fino al 30.04.2022, imponendo lo svolgimento del servizio al canone contrattuale vigente.

La società chiedeva in più occasioni un adeguamento del corrispettivo in ragione dell’aumento dei costi di smaltimento. Il Comune rigettava l’istanza di revisione prezzi con provvedimento del 31 marzo 2022. La gestore impugnava la determinazione di proroga e, con motivi aggiunti, il diniego di revisione, invocando l’applicazione del metodo tariffario ARERA e la condanna del Comune al pagamento dei maggiori compensi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, che ruotano attorno alla pretesa natura imperativa della disciplina ARERA e alla sua attitudine a sostituire automaticamente le clausole contrattuali difformi. Il Tribunale richiama la propria precedente giurisprudenza (sentenze n. 1938 del 2021 e n. 1249 del 2020), che aveva riconosciuto l’eterointegrazione dei contratti di durata a opera del potere regolatorio tariffario, ma ne circoscrive l’operatività.

La tesi della ricorrente non persuade. Dalla delibera n. 443/2019 emerge che ARERA ha inteso qualificare le entrate tariffarie come prezzi massimi del servizio, al netto delle imposte, proprio per consentire all’ente di preservare le efficienze derivanti dalle procedure concorsuali. L’art. 4.5 della delibera e l’omologa previsione dell’art. 4.6 del MTR-2 confermano che è possibile applicare valori inferiori. Lo stesso art. 6.6, nel prevedere l’applicazione dei corrispettivi determinati dall’ente fino all’approvazione ARERA, li configura come prezzi massimi.

Un’eterointegrazione in aumento contrasterebbe con la finalità di efficienza ed economicità che l’art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 assegna al potere regolatorio. In presenza di un prezzo più conveniente ottenuto in gara, l’automatica elevazione fino al valore massimo del metodo tariffario produrrebbe una perdita di efficienza, con maggiori oneri a carico dell’ente e della TARI. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, Brescia, n. 580 del 2024 e n. 747 del 2024), che ha evidenziato il rischio di elusione della disciplina europea delle gare. La sentenza n. 1938 del 2021 riguardava peraltro un caso opposto, in cui si lamentava la lesione dell’affidamento su prezzi contrattuali più alti.

Il Tribunale distingue poi l’eterointegrazione dalla revisione dei prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e dalla modifica contrattuale degli artt. 106 d.lgs. n. 50/2016 e 60 d.lgs. n. 36/2023. Il contratto stipulato nel 2021 contiene all’art. 14 una clausola di revisione, sicché i prezzi vanno sottoposti a tale procedura. Il ricorso principale è quindi respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, l’eccezione di inammissibilità del Comune non è accolta, avendo l’atto impugnato, pur denominato comunicazione dei motivi ostativi, contenuto provvedimentale. Nel merito, applicabile ratione temporis è l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, non l’art. 106 d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2021 sulla natura di interesse legittimo dell’an e di diritto soggettivo del quantum, rilevando la contraddittorietà dell’operato comunale, che nega la revisione e poi riconosce nel PEF l’aumento dei costi di trattamento. Il diniego è annullato in parte qua, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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