Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Veneto n. 1898 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esatta e integrale esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione. Al commissario che sia dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso.
Il Fatto
La parte ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per tre anni scolastici durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato. Il Ministero era stato condannato a erogare l’importo complessivo di € 1.500.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, l’amministrazione non ha attivato la Carta né accreditato la somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fondamento dell’azione nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato. La disposizione è richiamata testualmente a sostegno della decisione.
Il giudice verifica quindi i presupposti processuali. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale del Ministero ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il passaggio in giudicato è comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente.
Nel merito, dall’allegazione e dalla documentazione prodotta non risulta alcuna esecuzione della sentenza nella parte oggetto della domanda. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante attivazione della Carta elettronica e accredito dell’importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
In accoglimento della relativa domanda, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Decorso inutilmente il termine, il commissario provvederà in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’inadempimento. Egli dovrà compiere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici, provvedendo anche all’iscrizione in bilancio della somma ove manchi lo stanziamento e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione, dovendo il commissario adottare ogni iniziativa necessaria.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, con clausola di distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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