Permesso per cure mediche non convertibile in lavoro dopo il decreto Cutro (TAR Toscana n. 762 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998 disposta dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, il permesso di soggiorno per cure mediche non è più convertibile in permesso per motivi di lavoro. La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 si riferisce alle sole istanze di conversione presentate prima del 6 maggio 2023, e non alle istanze di rilascio del titolo posseduto. La salvezza prevista dall’art. 7, comma 3, opera esclusivamente per i permessi per protezione speciale, in ragione della diversità dei presupposti e dell’affidamento tutelato. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggere il diniego e a giustificare il rigetto del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Arezzo e scaduto il 24 gennaio 2024, presentava il 14 febbraio 2024 istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Con provvedimento notificato il 29 luglio 2024 la Questura respingeva la domanda, richiamando l’abrogazione della lett. h-bis) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 a opera del d.l. n. 20/2023, il ritardo dell’istanza rispetto alla scadenza del titolo e l’assenza di attività lavorativa.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo la tempestività dell’istanza e l’applicabilità della disciplina previgente. La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza della Sezione n. 582/2024. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e affronta il nodo centrale dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, secondo cui la disciplina previgente continua ad applicarsi “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Secondo il ricorrente, le “istanze” richiamate sarebbero quelle dirette al rilascio del titolo di soggiorno, con la conseguenza che ogni permesso per cure mediche già richiesto al 6 maggio 2023 resterebbe convertibile.

La tesi non è condivisibile. La lettura sistematica impone di correlare le “istanze” del comma 2 alle innovazioni del comma 1: sono tali le domande dirette a ottenere i provvedimenti il cui regime è stato modificato, ovvero le sole istanze di conversione. Il comma 2 introduce così una deroga espressa al principio del tempus regit actum, garantendo l’ultrattività della norma abrogata solo alle domande anteriori al 6 maggio 2023, come già affermato da TAR Toscana n. 1362 del 25 novembre 2024 e da TAR Veneto n. 2225 del 20 settembre 2024.

Il Collegio esclude che il riferimento all'”istanza” possa riconnettersi sempre al titolo posseduto, sul rilievo che il successivo comma 3 disciplina i soli permessi per protezione speciale, già rilasciati e in corso di validità, consentendone il rinnovo e la conversione. Una diversa lettura renderebbe ultronea l’ultima previsione del comma 3, giacché la relativa fattispecie sarebbe già ricompresa nel comma 2. La differenziazione non è irragionevole: il permesso per cure mediche tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute e non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio, a differenza della protezione speciale.

Nel caso concreto l’istanza è stata presentata il 14 febbraio 2024, dunque dopo l’entrata in vigore della novella: ad essa si applica la nuova disciplina, che non prevede la convertibilità. Il diniego risulta inoltre plurimotivato e, per la costante giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 10219 del 19 dicembre 2024), la legittimità di una sola delle ragioni è sufficiente a respingere l’impugnazione. Il ricorso è pertanto infondato; le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni, con liquidazione del compenso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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