Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 341 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto acquista efficacia di cosa giudicata con riferimento al diritto in esso attestato, sia per l’individuazione del creditore e del debitore sia per l’importo dovuto. Sulla pubblica amministrazione incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, assegna un termine all’ente debitore e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. Alla parte inadempiente è applicata, su domanda, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata al saggio legale degli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo che intimava alla struttura unica di liquidazione delle comunità montane calabresi il pagamento di una somma, con interessi e spese della procedura monitoria. La debitrice non corrispondeva quanto ingiunto.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo la condanna all’esatta esecuzione, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, la condanna alla penalità di mora e la rifusione delle spese con distrazione in favore del difensore. L’amministrazione intimata, regolarmente notiziata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la documentazione prodotta. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il 16 marzo 2020, munito di formula esecutiva l’11 settembre 2020 e notificato in tale forma il 5 ottobre 2020. Il certificato del Tribunale di Cosenza attestava la mancata proposizione dell’opposizione; il 31 gennaio 2022 era stato inoltre notificato atto di precetto.
Su questa base il TAR ha richiamato il principio per cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata quanto al diritto attestato, anche per l’identificazione delle parti e dell’importo, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 marzo 2023, n. 2912/2023. Da tale definitività discende l’obbligo giuridico della pubblica amministrazione di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo della struttura intimata di corrispondere le somme ingiunte con gli accessori, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha poi previsto che, in caso di inottemperanza, intervenga un commissario ad acta, individuato nel dirigente del dipartimento regionale competente in materia di montagna e foreste, con facoltà di delega, che provveda su istanza della parte ricorrente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti per ogni mese o frazione di ritardo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico della parte intimata secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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