Ottemperanza alla carta docenti e commissario ad acta dirigente non retribuito (TAR Sicilia n. 2928 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione della condanna al pagamento di somme nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro: al commissario interno non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, accogliendo il ricorso, aveva condannato l’amministrazione all’emissione della carta docenti in suo favore e all’assegnazione della somma di € 2.000,00 per i relativi anni scolastici.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. La parte ha allegato l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova della notifica, dalla quale decorre il termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene sussistenti. Il titolo è divenuto definitivo e il termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è decorso senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. L’ordine riguarda l’esecuzione integrale della condanna, non la riedizione del giudizio di merito.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. L’ulteriore termine è di sessanta giorni.
Il punto centrale è l’esclusione del compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”. Il richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, a T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, a T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e a T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023 conferma l’orientamento. Nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile e non inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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