Ottemperanza alla carta docenti e compenso del commissario ad acta dirigente (TAR Sicilia n. 2715 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente. A tale commissario non è dovuto alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti in suo favore e all’assegnazione della somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal diritto all’accredito sino al saldo.
Il titolo era stato pubblicato e notificato, ma l’amministrazione non aveva dato esecuzione al dispositivo. Da qui il ricorso in ottemperanza, con costituzione dell’Avvocatura distrettuale per il Ministero intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti illustrati. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, poiché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
A fondamento di tale esclusione il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto sono richiamati i precedenti del TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, del TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, del TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e del TAR Sardegna, n. 983 del 2023.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, in favore dei difensori antistatari, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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