Ottemperanza alla carta docenti e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2717 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo plesso. Al commissario interno non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta docenti e ad assegnare sulla medesima la somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal diritto all’accredito fino al saldo.
Il titolo era stato pubblicato e notificato, ma l’amministrazione non aveva dato seguito alla condanna. Di qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto: il Ministero deve provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva, su sollecitazione della parte interessata, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il punto qualificante riguarda il compenso. Il Collegio esclude ogni remunerazione per il commissario, perché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie. Il percorso è confortato da un indirizzo consolidato, richiamato ex plurimis (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025; T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024; T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023).
Il giudice precisa inoltre che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato; ogni ritardo nell’esecuzione integra possibile responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario, avuto riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari e alla non particolare complessità delle questioni (Cons. Stato n. 1247 del 2016; Cons. Stato n. 453 del 2015).
Nota della Redazione
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