Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario interno (TAR Sicilia n. 3516 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ottemperabile il giudicato con cui sia stato riconosciuto al docente il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ove l’Amministrazione non dia prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il ricorso è accolto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., con assegnazione all’Amministrazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente interno della stessa Amministrazione, attingendo alle risorse interne anche per evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. L’espletamento dell’incarico costituisce obbligo per il dipendente pubblico e non dà diritto ad alcun compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È invece respinta la domanda di penalità di mora, perché il meccanismo surrogatorio previsto alla scadenza del termine rende non necessaria la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato. Da qui il ricorso per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza era divenuta definitiva, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale, ed era stata notificata all’Amministrazione. Da tale notificazione era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Su questa base il TAR ha accertato l’inadempimento: il Ministero non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza protratta, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità.

La scelta di attingere alle risorse interne risponde all’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale. Il Collegio ha precisato che l’incarico è un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, e che il soggetto nominato non è necessariamente l’organo che avrebbe dovuto espletare l’amministrazione attiva.

Quanto al compenso, il commissario non ne ha diritto: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246. Infine, la penalità di mora è respinta, perché il meccanismo surrogatorio previsto alla scadenza dei sessanta giorni concessi rende non necessaria la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la sentenza CGARS n. 807 del 24 ottobre 2025, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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